REPORT SUL SERVIZIO GRATUITO DI CONSULENZA SULLA NULLITA’ DEL MATRIMONIO CANONICO PRESSO L’ARCIDIOCESI DI PALERMO






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Sono trascorsi quasi tre anni, ormai, dall'entrata in vigore del motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (8 dicembre 20151), con il quale Papa Francesco ha riformato il processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio nella Chiesa latina.

La riforma ha catturato a lungo l'attenzione dell'opinione pubblica, e dei mass-media; e ha suscitato (e seguita a suscitare) l'interesse di molteplici voci dottrinali, con accoglienze e spunti critici di diverso tenore:

com'è - probabilmente - inevitabile ogni qualvolta un ordinamento conosce un'innovazione di considerevole portata, vieppiù - com'è nel caso - in un settore delicato della propria "architettura".

Minore risalto, invece, ha avuto l'altro m.p., il Mitis et misericors Iesus, che con analoga tempistica ha riformato il processo matrimoniale regolato dal Codice dei Canoni delle Chiese orientali. Di quest'ultima innovazione non ci si occuperà in questa sede; ma merita un richiamo - anche per via di quanto si dirà appresso - la specificità del diritto delle Chiese orientali, posta in luce nel Proemio, che ravvisa nell’esercizio della potestà giudiziale del Vescovo - «costituito dallo Spirito Santo come figura di Cristo e al posto di Cristo (“eis typon kai tòpon Christou”)» - «il luogo privilegiato in cui, mediante l’applicazione dei principi della “oikonomia” e della “akribeia”...» viene portata «...ai fedeli bisognosi la misericordia risanatrice del Signore»2.

A proposito dei predetti rilievi dottrinali, non sempre è stata posta in sufficiente rilievo l'importanza della scelta di adottare, per le due suindicate Lettere Apostoliche, la veste giuridica del motu proprio, vale a dire quella che "più di altre" rivela "le intime convinzioni e i desideri più profondi" del Pontefice, e dunque la mens del Legislatore3. Se così è, infatti, appare probabile che dietro la ratio legis più evidente - che nel Mitis Iudex [d'ora in poi, M.I.] trova in apertura esplicita illustrazione - stia una ragione di fondo, innervata tra le righe delle previsioni e le relative note, che va lumeggiata e tenuta in conto dall'interprete (e dall'operatore del diritto), in vista d'una comprensione compiuta dello "spirito" del testo, atta a promuoverne un'esegesi secondante l'indole tipicamente "duttile" (e flessibile) del diritto canonico4 (e il suo perenne intersecarsi con il mistero5).

A tale ultimo riguardo, per quanto concerne il M.I. appare convincente la suggestione che detta mens sia stata animata - anzitutto - da una specifica intenzione di "inveramento" conciliare: dando, segnatamente, pieno seguito al comando del Concilio Vaticano II per cui la Chiesa deve incarnarsi come Cristo nella realtà del mondo, affrontandone le asperità e sovvenendo alle fragilità (umane), e - in ultima istanza - assumendo le condizioni culturali e sociali del popolus Dei. Non pare un caso, insomma, che nelle note del M.I. stiano - tra l'altro - un documento basilare del Concilio, qual è la Cost. dogmatica Lumen Gentium6, e la (prima) esortazione apostolica di Papa Francesco che su quest'ultima si basa, ossia l'Evangelii Gaudium (24 novembre 2013)7. In quest'ultima, infatti, il Pontefice declina la predetta "intenzione di fondo" mediante riflessioni ed esortazioni che (già) anticipano - sotto diversi punti di vista - lo spirito della riforma del 2015. Partendo dalla figurazione (offerta in principio della stessa L.G., n.1) della Chiesa "inviata da Gesù Cristo" come sacramento di salvezza8, il Papa invita a riconoscere che talvolta le strutture della Prima faticano ad essere (effettivo) "fermento" salvifico "di Dio in mezzo all'umanità"9; e questo - tra l'altro - perchè secondano un "atteggiamento burocratico"10 che alla lunga mina in due sensi la loro valenza pastorale: nel poter trovarsi rinchiuse in "un groviglio...di procedimenti"11; e nello scoraggiare parte dei battezzati dall'esperimento della appartenenza attiva alla Chiesa12. Da qui la prefigurazione d'una riforma di dette strutture, basata sulla loro "conversione pastorale", atta cioè a renderle - in ossequio all'indicato Magistero conciliare - "tutte più missionarie", nell'ottica d'una pastorale "più espansiva ed aperta", animata da "agenti" in un "costante atteggiamento di 'uscita'", e consapevoli del rischio grave sotteso all'atteggiamento opposto13 (i.e. quello individuato da Giovanni Paolo II, d'una sorta di "introversione ecclesiale"14).

I susseguenti lavori sinodali forniscono - per molti versi - al Pontefice la conferma che la necessità testè illustrata si fa urgente per le strutture (ecclesiali) operanti nel campo processuale matrimoniale15, ossia un campo dov'è "in gioco la validità o nullità d'un Sacramento, e dunque la condizione spirituale della persona"16. L'impulso "generico", quello che ancora nel 2013 fa dire a Papa Francesco del necessario "raccordo...tra l'azione della Chiesa che evangelizza e l'azione della Chiesa che amministra la giustizia"17; e che all'alba del 2014 porta a segnalare la "connotazione profondamente pastorale" di quest'ultima azione (nel perseguire il bene dei fedeli e l'edificazione della comunità cristiana)18; nel gennaio del 2015, si fa - per l'appunto - specifica esortazione alla "conversione pastorale" delle summenzionate strutture, a pro dei fedeli che vogliono "far luce sulla propria situazione coniugale": indicando ai giudici la (consonante) via maestra, di "non chiudere la salvezza delle persone dentro le strettoie del giuridicismo"19 a fronte dell'immagine-chiave focalizzata al termine della III Assemblea Gen. Straordinaria del Sinodo, d'una Chiesa che ha premura per il "fratello caduto", lo incoraggia a rialzarsi e lo accompagna nella ripresa del cammino verso Cristo20.

È dunque alla luce di questa stessa specifica apprensione, figlia del predetto comando conciliare, che vanno considerati i principi (e i valori) ispiratori esplicitati nel M.I.. Questi ultimi, infatti, "chiave interpretativa"21 del contenuto normativo di detto provvedimento, muovono dalla preoccupazione del Pontefice per la salus animarum, "fine supremo" dell'ordinamento canonico, che lo ha indotto a intervenire tenendo presente l'«enorme numero di fedeli...[che,] pur desiderando provvedere alla propria coscienza», vengono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa «a causa della distanza, fisica o morale»22. Detti principi, dunque (nell'ottica d'una sana dialettica tra giustizia e carità) ispirano norme processuali volte prima di tutto a far assumere a dette strutture una precisa fisionomia, i.e. quella della Chiesa-madre misericordiosa, vicina ai «figli che si considerano separati»23: in modo, cioè, che i tribunali ecclesiastici - come ha appresso precisato il Papa - siano "espressione tangibile di un servizio diaconale del diritto"24, consapevole che la salus è valore supremo che supera quest'ultimo25 [i.e. il diritto stesso] "indicando l'orizzonte della misericordia"26.

Da qui l'adozione di direttrici di base informate nel senso predetto, che possono - per comodità espositiva e in estrema sintesi - essere raggruppati nei due punti che seguono:

a) semplificazione e celerità.

Ribadendo la saldezza del principio dell'indissolubilità del matrimonio (del resto "pacifico nella Chiesa cattolica""sin dall'inizio del secondo millennio"27) e riconfermando la via giudiziale anzichè amministrativa, a garanzia di detto principio e della «verità del sacro vincolo»28, vengono col M.I. date disposizioni atte a favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità»: con l'obiettivo primario di far sì che il cuore dei fedeli in attesa d'un chiarimento sul loro proprio stato «non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio»29, essendo in gioco la loro condizione spirituale. Permanendo, in altre parole, la centralità del rapporto tra verità e giustizia (che obbliga tutti i "protagonisti" della vicenda processuale canonica30), il Pontefice pone l'accento sul fatto che una maggiore speditezza e un implementato snellimento delle procedure non pregiudica detta centralità; e anzi, in un certo senso, la rende più "vivida", giacchè è nozione comune ai "due diritti" - quello canonico e quello civile - che un processo (troppo) lungo o "farraginoso" è per ciò stesso "ingiusto"31. E se questa "agilización" non pone in crisi il rapporto cruciale tra verità e giustizia, men che meno nuoce all'equilibrio, sempre importante e delicato, tra verità e certezza giuridica: anche qui, al contrario, anzi apportando un giovamento, anche alla luce del "derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" di cui al can. 221 del C.I.C., che include il diritto a una "justicia eclesial rápida y eficaz"32.

b) pastoralità, prossimità, crucialità del ruolo del Vescovo ed economicità.

Come si evince dal Rescritto firmato dal Papa poche ore prima dell'entrata in vigore del M.I.33, l'attuazione della giustizia e della misericordia (sulla verità del vincolo) che quest'ultimo si propone, è focalizzata su quanti «hanno sperimentato» il dramma del «fallimento matrimoniale»; i.e. - per mutuare le parole dei Padri Sinodali34 - i figli "più fragili" della Chiesa "segnati dall'amore ferito e smarrito". Traslando nella normativa processuale il senso ultimo della parabola del Padre misericordioso35, assieme a quell'immagine (cara al Pontefice) delle strutture ecclesiali come "ospedale" da campo operante nei pressi di chi è "caduto"/"ferito"36, la riforma intende implementare l'azione pastorale di prossimità37 verso persone che recano un "vissuto" matrimoniale infelice: tenendo presente che da quest'ultimo possono emergere elementi indiziari significativi ed "utili", in vista di un eventuale processo di nullità, ove si accerti la "verità sull'esistenza o no del vincolo del loro matrimonio fallito»38. L'implicazione è che diviene necessaria un'opera di discernimento tra le diverse situazioni matrimoniali irregolari e difficili; focalizzando, segnatamente, quelle ove si manifestino indizi non superficiali dell'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine ad una dichiarazione di nullità matrimoniale39: dove la valenza pastorale sta in ciò che verità e carità esigono che le strutture competenti si facciano carico di aiutare i fedeli interessati a verificare la validità del loro matrimonio contratto facie Ecclesiae.

A tale riguardo, è - esplicitamente - in linea con la predetta ratio di base (dell'inveramento degli insegnamenti conciliari), l'evidenziazione del ruolo cruciale svolto dal Vescovo locale, giacchè «Pastore e capo» nella sua Chiesa, e dunque - per ciò stesso - giudice «tra i fedeli a lui affidati»: invitato pertanto sia a offrire un «segno della conversione delle strutture» (nel senso anzidetto), sia a non lasciare «completamente delegata agli uffici della Curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale»40. S'intende sottolineare, da una parte, che in forza del suo ufficio pastorale, il Vescovo è «con Pietro il maggior garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina» (e che sta a lui, nell'esercizio della sua propria potestà giudiziale, curare che le strutture non indulgano a lassismi); d''altra parte che la riforma ne richiede la prossimità al suo gregge, svolgendo il suo (quotidiano) munus pastorale (nella cura delle anime)41, con la misura minore possibile di "filtri", invece "sporcandosi le mani" e "sentendo l'odore" di detto gregge (espressioni anch'esse care a Papa Francesco42, per il quale "il Buon Pastore non conosce i guanti"43): e ciò per via del suo essere responsabile della "salvezza dei suoi diocesani", che deve ascoltare e conoscere, "al di là delle strutture burocratiche e dei formalismi"44.

Da ultimo, sta sulla scia delle predette direttrici quella della economicità delle procedure, secondo una logica piana, per cui gli sforzi d'indole pastorale che le prime richiedono (prima di tutto al Vescovo), allorchè diretti verso coppie "ferite" economicamente disagiate, possono essere premiati dalla possibilità per gli operatori dei tribunali di prospettare loro oneri tollerabili (anche alla luce della precisazione acclusa nel M.I. per cui è fatta salva la «giusta e dignitosa retribuzione» di questi ultimi), che non li conducano alla drastica decisione (e spiritualmente infausta) di soprassedere e tornare nella condizione di partenza, della lontananza dalla Chiesa.

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I due filoni di direttrici appena illustrati fondano diverse innovazioni normative - si badi, di carattere processuale e non sostanziale45 - alcune delle quali di ragguardevole portata.

A tale ultimo proposito, appare informata - per molti versi - da entrambi quella (assai significativa) costituita dall'introduzione d'un processo "più breve" (brevior), in aggiunta al processo documentale («come attualmente vigente»), per le cause profilantesi sin da principio di più agevole trattazione, a fronte di «casi di nullità più evidente». Per un verso, infatti, esso viene "caratterizzato da una maggiore concentrazione e celerità degli adempimenti richiesti"46 (ad es. le prove raccolte in un'unica sessione istruttoria47); per altro verso si pone come giudizio "coram Episcopo"48, in linea con un tratto caratteristico ricorrente nella Traditio Ecclesiae49; e per un altro ancora, esso non può chiudersi mai con una sentenza negativa, avvalorando la "cifra" eminentemente pastorale del compito di giudicare qui svolto dal Vescovo ("Padre- Giudice"50): laddove infatti (can. 1687, § 1) egli non raggiunga la certezza morale sulla nullità del matrimonio, dovrà porre le parti in condizione di fruire d'uno scrutinio più approfondito, rimettendo la causa al processo ordinario (scongiurando così l'ipotesi che esse coltivino la sensazione che non sia stata presa adeguatamente a cuore la loro esigenza di chiarezza/verità sul loro stato personale51). Per incoare detta procedura, il M.I. stabilisce due requisiti. Da una parte, occorre un'apposita domanda congiunta dei coniugi, o quella equipollente proposta da uno solo di essi «col consenso dell'altro»52. Dall'altra, devono sussistere circostanze (di fatti e di persone) sorrette da «testimonianze o documenti che non richiedano un'istruzione o un'inchiesta più accurata», ed atte a rendere «manifesta la nullità»53: con la precisazione, riguardo ai mezzi di prova, che dovendo essi essere di agevole e immediata raccolta, paiono ammissibili anche le documentazioni mediche, se connotate da chiarezza ed evidenza tali da risultare "intellegibili" anche a persone non dotate di specifica competenza in materia54. Va rilevato, da ultimo, che se la decisione della causa è affidata al Vescovo, in quanto giudice, l'istruzione della stessa compete ad un istruttore, nominato (dal Vicario giudiziale) assieme ad un assessore (chiamato a fornire assistenza in qualità di consulente): ebbene, posto che per la funzione svolta detto istruttore può essere considerato alla stregua d'un uditore (can. 1428), e che dunque nulla osta a che sia - al pari di esso - un laico55 (purchè distinguentesi per «buoni costumi, prudenza e dottrina»56), emerge un ulteriore tratto caratteristico del M.I., che è quello di offrire una considerevole apertura alla presenza attiva di laici nell'amministrazione della giustizia ecclesiastica (che trova conferma, altresì, ad es. nella previsione generale che - fuori dal caso speciale del brevior - consente a due laici, anzichè a uno solo, di far parte del collegio giudicante57).

Rientra, invece, più prettamente nel filone della celerità l'altra innovazione di grande rilievo, data dall'abolizione della regola della obbligatorietà della "doppia sentenza conforme", introdotta nel 1741 da Benedetto XIV (con la cost. apost. Dei Miseratione)58. Vi fa luogo una nuova e differente previsione (can. 1679) che stabilisce che, una volta trascorso il termine fissato per l'appello (o per la sua prosecuzione), la sentenza che per la prima volta dichiara la nullità del matrimonio diviene esecutiva: talchè le parti possono contrarre nuove nozze, con un risparmio di tempo considerevole rispetto al pregresso. Com'è stato notato "non è quindi più obbligatorio...appellare ex officio in secondo grado" pure se "non ne è negata la possibilità". Venendo così a determinarsi una sostanziale equiparazione del regime delle sentenze in parola (i.e. quelle di nullità matrimoniale) a quello ordinario concernente qualunque tipologia di sentenza: da cui ne consegue che le suddette pronunce canoniche potranno essere impugnate con i mezzi comuni (l'appello e la querela di nullità) in concordanza con le regole generali59.

Quest'ultima risultante, poi, ha inciso nel determinare un'altra novità, meno saliente rispetto a quelle appena indicate, ma ugualmente significativa, e sempre protesa a dar seguito effettivo alla direttrice dello snellimento delle lungaggini processuali. Il Pontefice, infatti, paventando la possibilità di una "alterazione" dell'uso dell'impugnazione, da mezzo servente alla giustizia a veicolo di rivalsa volto a dilatare al massimo possibile la conclusione della causa, ha introdotto - per mitigare questo rischio - un giudizio previo di ammissibilità dell'appello, deputato a verificare se quest'ultimo abbia o meno un tenore/fine "meramente dilatorio". Conferendo, appresso, al Tribunale superiore il potere di confermare con decreto, laddove ritenga di riscontrare nell'appello detta indole, la sentenza impugnata, e renderla così immediatamente esecutiva60 (con vanificazione, così, d'un proposito non commendevole, ma sopratutto "plasticamente" contrario a quello predetto del M.I. di dissipare il prima possibile le "nubi" del dubbio gravanti sull'animo dei fedeli).

Procede, invece, sopratutto nel segno del secondo "filone" di direttrici (i.e. quello inerente alla implementazione del profilo pastorale e della prossimità ai fedeli delle strutture ecclesiastiche, affidata alla responsabilità e cura del Vescovo) la prescrizione rivolta al Padre e Pastore della Diocesi affinchè crei un servizio di ascolto e consulenza (o per usare il lessico del Sinodo dei Vescovi, d'"informazione, consiglio e di mediazione"61) interconnesso con la pastorale familiare, posto a disposizione dei fedeli separati o divorziati: e ciò per via del dovere, derivante dall'ufficio di quest'ultimo (quello, per l'appunto, di Pastore) di seguire questi ultimi «con animo apostolico» allorchè per la loro condizione di vita «abbiano...abbandonato la pratica religiosa»62 (richiamando all'uopo il can. 383 § 163). Un servizio, questo, che oltre a giovarsi dell'importante contributo dei Parroci (che condividono col Vescovo detta sollecitudine pastorale64), prefigura la creazione di strutture stabili, quale luogo elettivo della indagine «pregiudiziale o pastorale» prevista dal M.I., atta ad accogliere, ascoltare e informare i fedeli che s'interrogano sull'esistenza del loro vincolo65, e a «raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo»66. Merita, a tale ultimo riguardo, sottolineare l'importanza di quest'indagine nell'economia del motu proprio, nel suo essere traduzione concreta dell'urgenza summenzionata, ivi emergente, del raccordo tra le istituzioni votate all'azione pastorale e quelle volte ad amministrare la giustizia67. Non è di poco momento, infatti, la circostanza che sarà la persona nominata dal Vescovo (Padre-Giudice) per curare detta attività previa68, ad accertare se le «parti sono d'accordo nel chiedere la nullità»69: con il determinante rilievo che ne risulta in ordine all'eventuale accesso all'illustrato processo "più breve". Nè sorprende, in quest'ottica di "raccordo" (tra servizio pastorale e servizio giudiziario), da una parte, la susseguente previsione, per cui, una volta che siano stati raccolti in detta sede previa gli indicati "elementi utili" (per l'eventuale introduzione della causa), l'indagine stessa «si chiude con il libello, da presentare, se del caso, al competente tribunale»70; e, dall'altra, che la suddetta persona individuata come idonea dall'Ordinario - che può essere un laico, a conferma del favor in tal senso già illustrato71 - possa anche essere munito di competenze «non esclusivamente giuridico-canoniche» (pure se queste ultime devono comunque ricorrere, posto che la fase previa può chiudersi con il libello della parte attrice, "dunque con l'indicazione dei capi di nullità da portare davanti al Tribunale"72).

Può fuggevolmente notarsi come questa stessa prospettiva, tesa a una "revalorización" della dimensione pastorale del processo canonico73, appaia illuminare di senso anche le novità che attengono al regime probatorio. Il riferimento va alla norma contenuta nel nuovo can. 1678, § 1, diretta a valorizzare molto più che in passato la confessione e le dichiarazioni delle parti corroborate da testi de credibilitate, prevedendo che esse possano «avere valore di prova piena» («da valutarsi dal giudice considerati tutti gli indizi e gli amminicoli»), sempre che «non vi siano altri elementi che le confutino»: un'innovazione che sembra voler rifuggire dalle precedenti "prassi interpretative ingenerate da una sfiducia aprioristica nei confronti dei soggetti coinvolti nel giudizio canonico", come pure da "qualificazioni rigide o formalistiche non allineate alla particolare natura anche pastorale delle cause matrimoniali"74.

Da ultimo, la predetta tendenza alla "revalorización", declinata nell'ottica di una "pastorale di prossimità", appare ispirare il favor del Papa verso la costituzione da parte del Vescovo d'un tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio; facendo salva, ad ogni modo la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro tribunale viciniore, anche interdiocesano75 (prescrizione, quest'ultima, che va assunta nel caso italiano alla luce dell'abrogazione intervenuta, con l'entrata in vigore del M.I., del Motu proprio Qua Cura, dato da Pio IX l'8 dicembre 1938, istituente i tribunali ecclesiastici regionali76).

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L'Arcidiocesi di Palermo, alla luce di quanto su esposto, e in particolare della predetta volontà del Pontefice di promuovere un raccordo tra servizio pastorale e servizio giudiziario in subiecta materia, ha attivato dal 1 ottobre 2016 un servizio gratuito di ascolto e consulenza affidato al Prof. Marco Dell'Oglio, presso un apposito ufficio sito nel territorio della Parrocchia di S. Espedito (sotto la cura pastorale del Parroco, Don Pietro Magro), in Via Trapani.

Il servizio, fin da tutto principio, sotto un profilo operativo s'è giovato dell'apporto di parroci e religiosi, muovendo verso l'obiettivo immediato di guidare le coppie in difficoltà e/o dubbiose sulla validità del loro matrimonio verso la fruizione del servizio stesso.

Riguardo alla tipologia di situazioni sin qui prospettate dalle persone rivoltesi al servizio, va rilevato come in molti casi sono emersi indizi non superficiali della ricorrenza di motivi considerati dalla Chiesa rilevanti in ordine ad una declaratoria di nullità matrimoniale.

Tra questi ultimi - in una prima e sommaria approssimazione - appaiono preponderanti quelli che attengono alla simulazione parziale, e segnatamente alla esclusione dell'ordinazione del matrimonio alla procreazione (ed educazione) della prole (bonum prolis); all'esclusione dell'indissolubilità (bonum sacramenti); e - in misura lievemente minore - all'esclusione dell'unità del matrimonio (bonum fidei). Sembra emergere, al riguardo, un filo rosso tra le esposizioni sin qui raccolte, di "vissuti" matrimoniali ove affiorano segni - più o meno evidenti - di una probabile intentio originaria di contrarre il vincolo non collimante, sotto uno o più profili, con la concezione cristiana delle nozze emergente dal C.I.C..: e in particolare, per l'appunto:

a) d'un rifiuto della naturale apertura del matrimonio alla generazione della prole. Emergono, in tal senso, sintomi gravi e inquietanti d'una diffusa concezione edonistica e - in un certo senso - solipsistica/auto-referenziale dell'unione coniugale, che pare chiudersi ed esaurirsi nelle realizzazioni della vita (professionali, sociali, umane, del tempo libero, ecc.) che concernono i soli coniugi. Da qui, due contegni che ricorrono con una certa frequenza: ora l'esclusione ab initio volontaria, radicale e assoluta dei figli dal panorama della vita insieme, impostata come esclusivo rapporto a due, tra marito e moglie; ora un'esclusione sin da principio per così dire "condizionata", d'una coppia che non esclude integralmente dal predetto panorama i figli, ma li rimanda ad libitum in attesa d'un obiettivo (talvolta anche vago) di tipo ad es. economico (una certa soglia di "benessere" e/o una certa posizione) o intersoggettivo (il raggiungimento d'un certo livello di armonia e/o sintonia coniugale), ricorrendo, puntualmente e constantemente, a mezzi contraccettivi;

b) d'un rifiuto della proprietà dell'indissolubilità del matrimonio. Anche qui affiora una sintomatologia preoccupante, che dice dell'attecchimento d'una mentalità divorzista e/o individualista, concentrata sul dominio dell'auto-determinazione e della libertà personale, che implica per se stessa una nozione transeunta/provvisoria del coniugio, antitetica a quella della perpetuità dello stesso. Con la conseguenza di storie matrimoniali segnate ad es. dal fatto che uno degli sposi, al momento di pronunciare le parole del consenso, esclude (con atto positivo di volontà) di 'legarsi per sempre' all'altro (prefigurando il ricorso al divorzio, ad es., nell'ipotesi in cui il coniuge non "garantisca" la felicità ambita, perchè ad es. gravato da una malattia e/o una condizione invalidante);

c) d'un rifiuto d'impegnarsi alla fedeltà verso l'altro coniuge. Dalle vicende ascoltate durante l'effettuazione del servizio emerge talvolta un approccio, figlio d'una mentalità utilitarista/edonista (che concepisce la libertà come predominio degli istinti), che conduce a matrimoni "feriti" dalla presenza di relazioni extra-coniugali, in ragione d'una scelta precisa (quella di riservarsi tale libertà) che appare spesso presente (già) nel momento costitutivo del vincolo.

Quanto, poi, ai motivi di nullità che appaiono con minore frequenza trasparire dagli elementi indiziari (di significativa portata) talora emergenti nelle anzidette vicende (i.e. quelle portate all'attenzione del servizio), spicca quello dell'incapacità consensuale, che si declina sopratutto, da una parte, nell'evenienza di carenze psichiche di carattere permanente manifestatesi antecedentemente al matrimonio, ovvero anche dopo ma con una sintomatologia che ad es. si rivela (appresso ad un esame medico) essere solo maggiormente evidente rispetto a fattori sottostimati o trascurati nel periodo di tempo in cui le nozze sono state celebrate; e, dall'altra, nella presenza di anomalie caratteriali (o psichiche non inveranti "malattie mentali"), quali ad es. le immaturità affettive, che paiono produrre nel soggetto stati di ansietà cronica e di perenne indecisione, mal concilianti con l'equilibrio e la responsabile consapevolezza (che si rendono) necessari per esprimere un consenso davvero idoneo a dar vita all'evocato impegno "di tutta la vita".

Riguardo, invece, alla dinamica degli interventi operati dal servizio appresso l'ascolto e l'eventuale riscontro di un possibile capo di nullità (o, se del caso, di possibili capi di nullità), questa si declina nell'invito all'interessato o all'interessata a rivolgersi al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Siculo (TEIS) per essere ammessi al patrocinio gratuito (se ricorrono difficoltà e/o disagi di tipo economico), ovvero a un avvocato canonico, per dare inizio alla causa di nullità del matrimonio. Con la precisazione, al riguardo, che in ogni caso il servizio mantiene ferma la propria disponibilità al relativo supporto pastorale lungo tutto l'iter, insieme al Parroco di riferimento.

Il servizio continua ad operare agevolando il più possibile il predetto "raccordo" tra dimensione pastorale e dimensione di giustizia delineato nella legge di riforma voluta dal Santo Padre Francesco, in vista della salus animarum: nel segno d'una applicazione tanto attenta quanto consapevole della necessarietà di questa medesima applicazione, posta bene in luce dalla Relatio finalis del Sinodo del 2015 (XIV Assemblea Generale Ordinaria), segnatamente lì dove si sottolinea la grande responsabilità che al riguardo incombe sugli Ordinari diocesani, "chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia"77: onde fornire - come ha posto in luce lo stesso Santo Padre in un’occasione d'incontro con i Vescovi (di stretta pertinenza con la riforma) - una risposta "con disponibilità e umiltà, al grido di aiuto di tanti nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di fare verità sul loro matrimonio e sul cammino della loro vita"78. Nello spirito dell'inveramento conciliare che anima e sostiene la riforma, si seguita a tenere in particolare conto, da ultimo, del prezioso ammonimento fornito da Papa Francesco, e di strettissima attinenza al compito specifico sin qui svolto, e da svolgere, per cui posto che «il sentiero della vita che porta un uomo e una donna a incontrarsi, amarsi, e davanti a Dio a promettersi fedeltà per sempre, è spesso interrotto da sofferenza, tradimento e solitudine», tuttavia, «l’esperienza della misericordia ci rende capaci di guardare a tutte le difficoltà umane con l’atteggiamento dell’amore di Dio, che non si stanca di accogliere e di accompagnare»: non dimenticando che «ognuno porta con sé la ricchezza e il peso della propria storia, che lo contraddistingue da ogni altra persona»79.

Marco Dell’Oglio
Professore a contratto settore disciplinare IUS\11 – Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo
Delegato diocesano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore


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1 Motu proprio Mitis Iudex Dominus Deus, "dato a Roma presso San Pietro, il 15 del mese di agosto nell’Assunzione della Beata Vergine Maria dell’Anno 2015", e promulgato l'8 settembre 2015.


2 Evidenzia la rilevanza del punto O. Fumagalli Carulli, Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità nella riforma del processo canonico matrimoniale, in JusOnline, n.2, 2016, p. 22. Per un commento al M. P. Mitis et misericors Iesus, cfr. tra gli altri, V. Parlato, Rigor iuris e misericordia nel matrimonio delle Chiese ortodosse, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (statoechiese.it), gennaio 2016, p. 2 e ss.


3 Così O. De Bertolis S.I., Papa Francesco riforma il processo canonico matrimoniale, in Civiltà cattolica, 2015, n. 4, p. 59.


4 Cfr. P. Fedele, Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova, 1962, cap. III; S. Berlingò, Giustizia e carità nella «economia» della Chiesa, Giappichelli, Torino, 1991, pp. 144 e ss..


5 V. ad es. G. Lo Castro, Il mistero del diritto, I, Del diritto e della sua conoscenza, Giappichelli, Torino, 1997;


6 Si guardi, ad es., alle indicazioni rinvenibili in Concilio Vaticano II, Cost. dogm. Lumen Gentium, n.8.


7 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 17. Non è di poco momento, peraltro, la notazione che il titolo stesso dell’Esortazione appaia rievocare il Discorso nella solenne apertura del Concilio Vaticano II "Gaudet Mater Ecclesia" tenuto da Papa Giovanni XXIII l'11 ottobre 1962, che trova nell'esortazione eloquente duplice citazione (nn. 41 e 84). Per un commento sull'Esortazione, cfr. A. Spadaro S.I., «EVANGELII GAUDIUM» Radici, struttura e significato della prima Esortazione apostolica di Papa Francesco, in Civiltà cattolica, 2013, n. 4, p. 417 e ss.


8 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 112.


9 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 114.


10 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 63.


11 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 49.


12 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 63.


13 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium, n. 27.


14 Giovanni Paolo II, Esortazione apostolica postsinodale Ecclesia in Oceania (22 novembre 2001), n. 19.


15 In particolare, come si rimarca nell'Introduzione al Sussidio applicativo del M.I., esitato dal Tribunale Apostolico della Rota Romana nel gennaio del 2016, p. 5, la riforma è nata anche "recependo le istanze venute...dalla maggioranza de[i]...Padri del Sinodo straordinario tenutosi nel mese di ottobre del 2014, i quali sottolineavano la necessità di rendere più accessibili", oltre che più agili, "le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità". Quanto all'istituzione sinodale, P. Valdrini, nel suo lavoro intitolato “Il Sinodo dei vescovi nel pontificato di Papa Francesco. Riflessioni di un canonista”, in Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi, a cura di O. Fumagalli Carulli, A.Sammassimo, Vita e Pensiero, Milano, 2015, p. 477, sottolinea il fatto che Papa Francesco ha dichiarato (nella Lettera indirizzata al Segretario Generale del Sinodo dei vescovi in occasione dell’ordinazione episcopale del Sottosegretario) "l'intenzione di valorizzare" detta istituzione in quanto "preziosa eredità conciliare", nella consapevolezza che per l’esercizio del suo ministero petrino "serve, quanto mai, ravvivare ancor di più lo stretto legame con tutti i Pastori della Chiesa’’, poiché il Successore di Pietro, avendo "bisogno della presenza dei suoi confratelli Vescovi, del loro consiglio e della loro prudenza ed esperienza", vi esercita il suo dovere di "prestare attenzione a ciò che lo Spirito Santo suscita sulle labbra di quanti…partecipano a pieno titolo al Collegio apostolico".


16 O. Fumagalli Carulli, Celerità della via giudiziaria e pastorale di prossimità, cit., p. 21.


17 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti alla plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (8 novembre 2013).


18 Discorso del Santo Padre Francesco al Tribunale della Rota Romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 24 gennaio 2014.


19 Discorso del Santo Padre Francesco in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, 23 gennaio 2015.


20 Discorso del Santo Padre Francesco per la conclusione della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18 ottobre 2014.


21 Così li ha definiti P. Moneta, La dinamica processuale nel m.p. "Mitis Iudex", relazione svolta in occasione del seminario di studio "La riforma operata dal m.p. Mitis Iudex" (LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015), in consociatio.org/repository/Moneta_Lumsa.pdf , p.1 (pubblicata successivamente in Ius Ecclesiae, 2016, n.1, p. 39 e ss.).


22 M.I., Proemio.


23 M.I., Proemio.


24 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti al corso di formazione per i Vescovi sul nuovo processo matrimoniale [17-19 novembre 2016], 18 novembre 2016.


25 Come ha affermato il cardinale Segretario di Stato, P. Parolin, in occasione dell'omelia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Rota Romana (22 gennaio 2016), "occorre il costante aiuto dello Spirito per tenere sempre chiaro che il fine ultimo" nell'economia processuale canonica "non è rappresentato dalla impeccabile coerenza interna di una particolare teoria giuridica da calare sulla realtà, ma dalla salus animarum" (cfr. l'articolo de L'Osservatore Romano, dal titolo "Chinati sulla realtà", del 23 gennaio 2016, p. 8).


26 Cfr. supra, nota n. 21.


27 Così U. Navarrete, Indissolubilità del matrimonio, in Nuovo dizionario di Diritto canonico, a cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, p. 579.


28 M.I., Proemio. Sottolinea sul punto J. Llobell, Questioni comuni ai tre processi del M.P. "Mitis Iudex", relazione svolta in occasione del seminario di studio "La riforma operata dal m.p. Mitis Iudex", LUMSA, Roma, 30 ottobre 2015), in consociatio.org/repository/Llobell_Lumsa.pdf, p. 10 (pubblicata successivamente in Ius Ecclesiae, 2016, n.1, p. 13 e ss.), come fra i "presupposti richiesti affinchè sia possibile sostenere che una procedura sia veramente "giudiziale" e "dichiarativa" sicuramente" ricorrono i seguenti: "l'imparzialità del giudice, l'eguaglianza processuale fra le parti in causa e la certezza morale del giudice da conseguire tramite la libera valutazione delle prove".


29 M.I., Proemio.


30 Non solo dunque l'autorità giudicante, o le parti pubbliche, ma anche le parti private: cfr, esemplificativamente, Z. Grocholewski, Iustitia ecclesiastica et veritas, in Periodica de re canonica, 84, 1995, p. 7 e ss.


31 Così O. Fumagalli Carulli, Celerità, cit., p. 23 e ss.


32 Così C. Peña Garcia, Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial: de las propuestas presinodales al motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus y retos pendientes tras la reforma, in Ius Canonicum, vol. 56, 2016, p. 44, che rimanda sul punto a C. Vaquero, Derecho a la tutela judicial efectiva en las causas canónicas de nulidad matrimonial, nel volume curato dal primo A., Retos del Derecho Canónico en la sociedad actual, Dykinson, Madrid 2012, p. 189-208; nonchè a F. Comoglio, Etica e tecnica del giusto processo, Giappichelli, Torino, 2004.


33 Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale (7 dicembre 2015).


34 Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25 ottobre 2015), n. 55.


35 Titolo che appare probabilmente più esatto a S. Lyonnet S.I., Dio nella Bibbia, in Civ. catt., 1968, III (Quad. 2837), p. 373, di quello datogli abitualmente, i.e. la "parabola del figlio prodigo": giacchè il centro della parabola (richiamando una notazione di Mons. L. Cerfaux) è il padre che perdona, tendendo la mano al figlio scivolato fino al fondo della china.


36 Papa Francesco, durante l'omelia della Santa Messa celebrata per l’apertura della XIV Assemblea Generale del Sinodo, parla della Chiesa «chiamata a vivere la sua missione nella carità che...si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite con l’olio dell’accoglienza e della misericordia; di essere "ospedale da campo", con le porte aperte ad accogliere chiunque bussa chiedendo aiuto e sostegno; di uscire dal proprio recinto verso gli altri con amore vero, per camminare con l’umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente della salvezza» (cfr. L’Osservatore Romano del 5-6 ottobre 2015, p. 7).


37 O. Fumagalli Carulli, op. ult. cit., p. 29.


38 M.I., Regole procedurali. Come ha osservato J. Llobell, La difesa di quale diritto di difesa nell’istr. «Dignitas connubii»?, in Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione «Dignitas connubii». Parte Prima: I principi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2007, "quantunque non sia possibile identificare un matrimonio “fallito” con un matrimonio “nullo”, è evidente che alcuni matrimoni “falliscono perché sono nulli”.


39 Già prima della riforma del 2015 in discussione, P. Moneta, Processo di nullità, matrimonio e famiglia nell’attuale dibattito sinodale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (statoechiese.it), marzo 2015, p. 2, rilevava la possibilità che si offriva al Legislatore canonico di "potenziare" lo "strumento della dichiarazione di nullità", cercando "di calarlo nella realtà concreta delle vicende coniugali e del contesto culturale e sociale in cui esse si svolgono", e rendere detto strumento - oltre che "più facilmente accessibile" meglio in grado di rispondere con efficacia e prontezza alle esigenze di questa categoria, purtroppo sempre più ampia, di fedeli segnati da un’esperienza coniugale di segno negativo".


40 M.I., Proemio.


41 Così G. Ghirlanda, Vescovo diocesano, in Nuovo dizionario di Diritto canonico, cit., p. 1115.


42 Cfr. ad es. l'Omelia nella Santa Messa del Crisma del Santo Padre Francesco del 28 marzo 2013.


43 Cfr. ad es. l'Omelia nella Santa Messa del Santo Padre Francesco, a conclusione del Giubileo dei Sacerdoti (3 giugno 2016).


44 Così O. De Bertolis S.I., op. ult. cit., p. 62.


45 Osserva sul punto O. De Bertolis S.I., op. ult. cit., p. 63, come "con termine tecnico" quelle del M.I. "sono «norme processuali», non sostanziali": non riguardando "i motivi in base ai quali si può verificare la nullità o meno di un matrimonio, i cosidetti «capi di nullità»". Analogamente, C. Peña Garcia, Agilización de los procesos canónicos de nulidad matrimonial, cit., p. 50, sottolinea l'importanza di porre in evidenza la circostanza che "esta reforma tiene un carácter estrictamente procesal, sin que se haya visto modificada la regulación sustantiva de los causales o motivos que provocan la nulidad del matrimonio".


46 P. Moneta, La dinamica processuale, cit., par. 9.


47 M.I., can. 1686.


48 M.I., art. 5, cann. 1683-1687.


49 Sul punto, v. A. Becciu, Il Vescovo giudice nella riforma di Papa Francesco. Atto accademico di inizio attività 2015-2016 dello Studio Rotale, in Osservatore Romano, 4 novembre 2015.


50 v. A. Becciu, Il Vescovo giudice, cit..


51 Cfr. P. Moneta, op. ult. cit., par. 9.


52 M.I., art. 5, can. 1683, n. 1. L'evenienza è infrequente, ma il Legislatore ha evidentemente ritenuto che il processo ordinario, col suo tasso maggiormente elevato di garanzie, seguiti ad essere la sede più indicata allorchè vi sia un disaccordo tra le parti, o perlomeno un consenso non chiaro e sicuro: situazioni in cui vi è una parte convenuta che - sulla base d'un "punto di vista" non collimante con quello della parte attorea - vuol far valere il proprio diritto a difendersi e far valere le proprie specifiche ragioni. Sul diritto alla difesa, per approfondimenti, si rimanda al volume collettaneo Il diritto alla difesa nell’ordinamento canonico. Atti del XIX Congresso canonistico. Gallipoli, settembre 1987, Città del Vaticano, 1988; (e in particolare ai contributi ivi acclusi di S. Gherro, Il diritto alla difesa nei processi matrimoniali canonici; e C. Gullo, Il diritto di difesa nelle varie fasi del processo matrimoniale). Sul tema specifico investito dal requisito in commento, cfr. il contributo di G. P. Montini, L'accordo dei coniugi quale presupposto del processus matrimonialis brevior (can. 1683, 1º MIDI), in Periodica de re canonica (n. 105), n.3, 2016, p. 395 e ss..


53 M.I., art. 5, can. 1683, n. 2. Il testo del Motu Proprio, peraltro, offre al riguardo all'interprete (art. 14 § 1 delle Regole procedurali) un'eterogenea esemplificazione di circostanze (e fatti) che possono avere importanza al fine di far emergere sin da principio la nullità del matrimonio (precisa sul punto A.W. Bunge, Presentación del nuevo proceso matrimonial, relazione tenuta in occasione della 110° Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina, 9-13 novembre 2015, consultabile online in awbunge.com.ar, p. 17, come nessuna di tali circostanze "por sí misma es indicación suficiente de la posibilidad de aplicar el proceso más breve ante el Obispo, sino sólo en tanto y en cuanto hagan efectivamente evidente la nulidad, que puede demostrarse con testimonios o pruebas documentales de inmediata adquisición”. Non appare, peraltro, di poco momento - alla luce dello spirito di prossimità pastorale verso le coppie "ferite" che anima il M.I. - la constatazione che diverse di esse richiamano contingenze legate al "vissuto" matrimoniale, di cui s'è detto supra. Il summenzionato Sussidio applicativo della Rota Romana, al riguardo, avverte l'esigenza di "sgombrare il campo da equivoci: queste circostanze di fatto non sono nuovi capi di nullità", trattandosi invece di "situazioni che la giurisprudenza ha da tempo enucleato come elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale, che possono essere facilmente comprovate da testimonianze o documenti di pronta reperibilità" (p. 32).


54 Cfr. l'art. 14 § 2 delle Regole procedurali, dove si legge come "Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d’ufficio».


55 Non essendo lui il "giudice unico", trattandosi di un giudizio "coram Episcopo", non trova infatti applicazione - ad ogni modo - la previsione che impone che il giudice unico sia un chierico (can. 1673 § 4).


56 Come richiede il can. 1428 § 2.


57 M.I., can. 1673 § 3 (pure se a presiedere il collegio - con scelta dettata da immaginabile prudenza - deve essere sempre e comunque un chierico). Si noti, al riguardo, come il M.I. prevede anche la seguente previsione: e cioè che «il Vescovo Moderatore, se non è possibile costituire il tribunale collegiale in diocesi o nel vicino tribunale che è stato scelto a norma del § 2, affidi le cause a un unico giudice chierico che, ove sia possibile, si associ due assessori di vita specchiata, esperti in scienze giuridiche o umane, approvati dal Vescovo per questo compito» (can. 1673 § 4).


58 La regola, come ricorda J. Llobell, Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale (statoechiese.it), ottobre 2013, p.7, fu adottata per (tentare di) porre un freno a non infrequenti abusi registratisi in quel frangente storico, stante la circostanza - sottolineata dall'A. - che Benedetto XIV in più occasioni "aveva denunciato...che vi erano persone che avevano celebrato diversi matrimoni canonici dopo aver ottenuto in modo “leggero” le rispettive sentenze di nullità del precedente matrimonio".


59 Così P. Moneta, op. ult. cit., p. 6.


60 M.I., can. 1680 § 2.


61 Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25 ottobre 2015), n. 82.


62 M.I., Regole procedurali, art.1.


63 C.I.C., can. 383 § 1: «Nell'esercizio del suo ufficio di pastore, il Vescovo diocesano si mostri sollecito nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura, di qualsiasi età, condizione o nazione, sia di coloro che abitano nel territorio sia di coloro che vi si trovano temporaneamente, rivolgendosi con animo apostolico anche verso coloro che per la loro situazione di vita non possono usufruire sufficientemente della cura pastorale ordinaria, come pure verso quelli che si sono allontanati dalla pratica religiosa».


64 M.I., Regole procedurali, art. 1, dove peraltro viene al riguardo richiamato il can. 529 § 1, che prescrive al parroco, onde «adempiere diligentemente l'ufficio di pastore», di adoperarsi per conoscere «i fedeli affidati alle sue cure», partecipando - tra l'altro - alle loro «sollecitudini», e - segnatamente - alle loro «angosce», «confortandoli nel Signore» (e stando vicino «con speciale diligenza», oltre che ai poveri, agli ammalati, a coloro che sono soli, e agli esuli, anche agli «afflitti» e, ad ogni modo, a tutti coloro che «attraversano particolari difficoltà»).


65 Quanto alla funzione prettamente informativa/consultiva, si v. il disposto dell'art. 113 § 1 della Istruzione Dignitas Connubii (25 gennaio 2005) che già raccomanda che in ogni tribunale sia presente "un ufficio o una persona" dalla quale chiunque" possa "ottenere liberamente e sollecitamente un consiglio sulla possibilità d’introdurre la causa di nullità di matrimonio e, se ciò risulta possibile, sul modo con cui si deve procedere”.


66 M.I., Regole procedurali, art. 2. .


67 Cfr. A.W. Bunge, Presentación del nuevo proceso matrimonial, cit., p. 7, dove nota come la denominazione data all'indagine in parola appaia "expresamente querida", e ciò "para expresar la cercanía entre los primeros pasos dados en la atención pastoral de estos fieles, y los que siguen, cuando se detecta la posibilidad de encontrarse ante un matrimonio nulo, de modo que ni se suspenda la atención pastoral porque se dirige al fiel al paso judicial, ni se aísle esta instancia judicial del paso inicial estrictamente pastoral”.


68 M.I., Regole procedurali, art. 3.


69 M.I., Regole procedurali, art. 4.


70 M.I., Regole procedurali, art. 5. In dottrina (C. Peña Garcia, Agilización, cit., p. 53), s'è rilevato come questa fase previa, così articolata, possa risultare determinante nel "favorecer que el proceso se desarrolle de modo más adecuado, contribuyendo a evitar tanto una excesiva litigiosidad y enfrentamiento de los esposos –en bien suyo y de los hijos– como el peligro de desinterés y ausencia procesal del otro cónyuge, lo que a su vez repercute en un peor conocimiento de la verdad histórica del matrimonio".


71 La pertinente previsione (M.I., Reg. proc., art. 3) indica che tra dette persone «vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze»; e che il compito di consulenza in parola «può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o» - per l'appunto «laici approvati dall’Ordinario del luogo».


72 Cfr. O. Fumagalli Carulli, op. ult. cit., p. 31.


73 Così, C. Peña Garcia, op. ult. cit., p. 50.


74 Come s'è notato in A. Ingoglia, M. Dell'Oglio, Il nuovo regime probatorio nei giudizi canonici di nullità del vincolo: riflessioni a prima lettura, in JusOnline, n.2, 2016, p. 114.


75 M.I., can. 1673 § 2.


76 Come confermato espressamento dal Pontefice nel summenzionato Rescritto del 7 dicembre 2015 (v. supra, nota n. 32) lì dove il testo così recita: «Le leggi di riforma del processo matrimoniale [...] abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu Proprio Qua cura, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)».


77 Relazione finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XIV Assemblea Generale Ordinaria (4-25 ottobre 2015), n. 82.


78 Discorso del Santo Padre Francesco ai partecipanti del Corso di formazione per i Vescovi sul nuovo processo matrimoniale (17-19 novembre 2016).


79 Santo Padre Francesco, Esortazione Apostolica Misericordia et misera, 20 novembre 2016, n. 14.